L’abrogazione del reclamo/mediazione
L’articolo 17-bis del D.lgs. 546/92, come stabilito dall’art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, è stato abrogato dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto.
La fase di reclamo-mediazione, applicabile agli atti impositivi del valore non superiore a 50.000 euro, ha un suo iter di formazione, che inizia dal momento in cui il contribuente presenta il ricorso entro i sessanta giorni dalla notifica dell’atto. Successivamente, le parti si confrontano per verificare se è possibile addivenire alla mediazione o accogliere completamente o in modo parziale le osservazioni del contribuente. In caso di esito positivo, è necessario versare la prima rata del piano di dilazione entro 90 giorni dalla notifica del ricorso mentre, in caso contrario, scaduti i 90 giorni concessi per la mediazione ed entro i successivi 30, deve essere depositato il ricorso.
Il termine per il deposito del ricorso è previsto dall’art. 22 del D.lgs. 546/92. Come appena visto, se alla controversia è possibile applicare l’istituto del reclamo/mediazione, il deposito deve avvenire entro 120 giorni dalla notifica (trascorsi i 30 giorni dopo i 90 concessi per la mediazione). Senza mediazione invece, il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del ricorso.
Con il comunicato stampa n. 13 pubblicato dal MEF, è stato affermato che “Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che l’abrogazione dell’istituto del reclamo/mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data”.
In poche parole, la data del 4 gennaio segna uno spartiacque: per i ricorsi notificati sino al 3 gennaio 2024, continua ad applicarsi l’istituto della mediazione che, se perfezionata, evita il deposito del ricorso. Per i ricorsi notificati dal 4 gennaio, invece, il deposito deve avvenire entro 30 giorni a pena di inammissibilità, data l’abrogazione dell’art. 17-bis del D.lgs. 546/92.
Per i rapporti pendenti al 4 gennaio è consigliabile per il contribuente depositare il ricorso entro 30 giorni dalla notifica, al fine di scongiurare una eventuale inammissibilità rilevabile d’ufficio dal giudice. In questo modo, se la mediazione viene stipulata, il processo si estinguerebbe in ogni caso, mentre in caso contrario il processo continuerà, a meno che la Corte rilevi l’improcedibilità e disponga per il rinvio dell’udienza. Questa soluzione sembra comunque inutile se le parti non concludono positivamente la mediazione.