Termine presentazione delle dichiarazioni: proroga per tutti al 15 ottobre
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 pubblicata l’undici aprile, ha analizzato le novità in materia di dichiarazioni fiscali recate dal DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 e dall’art. 38 del DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13, contenente disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.
In particolare, le principali novità riguardano:
- l’estensione dell’ambito di utilizzo del modello 730;
- la semplificazione della dichiarazione precompilata;
- la modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
Con riferimento all’ultimo aspetto, l’art. 11 comma 1 del DLgs. 1/2024, modificando l’art. 2 del DPR 322/98 con effetto dal 2 maggio 2024, ha disposto l’anticipazione, a regime, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:
- dal 30 novembre al 30 settembre, per i contribuenti “solari”;
- dalla fine dell’undicesimo a quella del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.
Tale nuova disciplina è stata però derogata per effetto dell’art. 38 del citato DLgs. 13/2024.
In relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP è stato infatti differito:
- dal 30 settembre al 15 ottobre, per i contribuenti “solari”;
- dalla fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta al quindicesimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.
Nella circolare non viene fatta alcuna distinzione, per cui deve ritenersi confermato che le disposizioni dell’art. 38 del DLgs. 13/2024 riguardino tutti i contribuenti, indipendentemente dal fatto che essi applichino o meno gli ISA o che aderiscano al concordato preventivo. Nei confronti di tutti i contribuenti “solari”, pertanto, i modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, relativi al periodo d’imposta 2023, dovranno essere presentati in via telematica entro il 15 ottobre 2024.
Resta, invece, applicabile la disciplina transitoria di cui all’art. 11 comma 2 del DLgs. 1/2024, secondo cui per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione.
Tali termini rimangono applicabili anche laddove il termine di presentazione delle dichiarazioni scada prima del 2 maggio 2024, ad esempio una società di capitali con periodo d’imposta 1° giugno 2022-31 maggio 2023, che è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 aprile 2024.
In merito all’utilizzo del modello 730, la circolare ricorda che è possibile presentare il modello 730/2024 anche per:
- indicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023, ai sensi della L. 197/2022 (nuova sezione II del quadro L);
- dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva (nuova sezione III del quadro L);
- assolvere agli adempimenti relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale e determinare le relative imposte (IVIE, IVAFE e imposta cripto-attività) nel nuovo quadro W.
Viene inoltre sottolineata la possibilità, prevista dall’art. 2 comma 2 del DLgs. 1/2024, di presentare il modello 730/2024 con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche nel caso in cui sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
L’art. 1 del DLgs. 1/2024 ha invece modificato la dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati e di pensione, prevedendo una modalità di presentazione semplificata tramite un percorso guidato.