Le nuove regole sulle compensazioni dei crediti contributivi non ancora operative
Tramite il messaggio n. 2639 del 17.07.2024 e dopo la Circolare n. 16/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate, l’INPS ha chiarito che le modifiche sulle compensazioni dei crediti contributivi previste dalla L. 213/2023 non troveranno applicazione fino all’adozione dei provvedimenti attuativi e per questo ad oggi le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni tramite Modelli F24 rimangono le stesse.
Si ricorda che l'art. 1, commi da 94 a 98, legge 213/2013 e modificato poi dall'articolo 4 DL 39/2024 convertito in legge 67/2024, ha modificato la disciplina riguardante le compensazioni dei crediti mediante F24. Mentre le novità che riguardano la disciplina delle compensazioni ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 241/97 dei crediti fiscali sono già applicabili dal 1° luglio 2024 (art. 1, c. 98, legge 213/2023) l’efficacia delle nuove disposizioni in materia di utilizzo dei crediti contributivi deve essere approvata tramite provvedimenti adottati dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'INAIL.
Le novità della compensazione dei crediti INPS e INAIL riguardano sia le modalità per poter compensare sia il momento dal quale il credito è utilizzabile. L'art. 1, c. 94, legge 213/2023 ha modificato l'art. 37, c. 49-bis, DL 223/2006, conv. in legge 248/2006 per effetto del quale per poter compensare i crediti ai sensi dell’articolo 17 D.lgs. 241/97, è necessario far uso dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Tale modifica doveva consentire di procedere a compensare anche i crediti INPS e INAIL.
L'altra novità è stata introdotta dall'articolo 1, comma 97, della legge n. 213/2023 che ha aggiunto all'articolo 17 D.lgs. 241/1997 i commi 1-bis e 1-ter.
Non sarà invece possibile compensare i crediti spettanti alle aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il nuovo comma 1-ter stabilisce che la compensazione dei crediti relativi a premi accessori maturati nei confronti dell'INAIL è consentita solo se il credito è registrato negli archivi dell'Istituto e sia certo, liquido ed esigibile. La decorrenza dei termini ai fini dell'utilizzo dei crediti non fa venir meno i successivi controlli che gli enti previdenziali potranno comunque effettuare entro i termini previsti.
Per concludere, tali modifiche non sono ancora operative e l’INPS ha fatto sapere che sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche con l'Agenzia delle Entrate, al fine di renderle operative.