sospensione avvisi bonari

La sospensione di agosto degli avvisi bonari

La sospensione feriale dei termini processuali disciplinata dall’art. 1 della L. 742/69 non opera naturalmente per i pagamenti delle somme derivanti da liquidazione automatica o da controllo formale delle dichiarazioni.

Esistono però norme che bloccano l’invio degli avvisi bonari e che sospendono il pagamento di tutte le somme o della prima rata durante il periodo estivo.

La sospensione dell’invio delle comunicazioni bonarie è molto recente essendo stata introdotta dall’art. 10 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 secondo cui, salvo casi di urgenza, è sospeso nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l’invio:

  • degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
  • degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
  • degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004, nonché
  • delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.

Nella liquidazione automatica e nel controllo formale delle dichiarazioni al contribuente viene notificato un “avviso bonario”. Se egli ritiene, può versare gli importi (o la prima rata) entro 30 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo o a due terzi, evitando la notifica della cartella di pagamento (vedasi gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97; è ammesso il pagamento rateale alle condizioni del successivo art. 3-bis).

Oltre alla sospensione dell’invio degli avvisi bonari, l’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è compresa, dunque, anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).

Quindi, il termine di 30 giorni, utile per fruire della definizione dell’avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

Sebbene la legge non lo dica espressamente, laddove, ad esempio in quanto sono stati ravvisati casi di urgenza, l’avviso venisse notificato ad agosto, i 30 giorni dovrebbero decorrere dal 5 settembre.

Attenzione però: nessuna sospensione è prevista per il pagamento delle rate successive alla prima, accordate ai sensi dell’art. 3-bis del D.lgs. 462/97.

Per effetto dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Tra i termini sospesi, quindi, rientrano quelli relativi ai questionari, agli inviti a comparire e alle richieste di documenti ex art. 32 del DPR 600/73.

Ove gli stessi poteri (ad esempio una richiesta di esibizione di un documento) vengano esercitati in occasione di un accesso, non si verifica alcuna sospensione.

Categoria
adempimenti

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