IMU 2024 e gli immobili di categoria D
Siamo prossimi alla scadenza del versamento della prima rata dell’acconto IMU 2024, in scadenza il prossimo 17.6.2024 si rammenta che, recentemente, il MEF ha reso disponibile sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze il Decreto 8.3.2024 che fissa i coefficienti, aggiornati al 2024, applicabili agli immobili di categoria catastale "D" privi di rendita, posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati.
Per determinare l'imposta dovuta, per la generalità degli immobili, alla rendita catastale rivalutata del 5% va applicato il moltiplicatore previsto per la tipologia dell'immobile.
Si ricorda che per gli immobili a destinazione speciale e in particolare appartenenti alla categoria catastale "D" (ad esempio, opifici, alberghi, case di cura, ospedali, teatri, fabbricati per speciali esigenze di attività industriali / commerciali):
- la rendita catastale è calcolata mediante la stima diretta;
- il moltiplicatore da applicare alla rendita catastale rivalutata per determinare l'imponibile IMU è pari a:
- 65 per gli immobili di categoria D (escluso D/5);
- 80 per gli immobili di categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni).
Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale "D", privi di rendita catastale:
- posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l'imponibile IMU va individuato nel c.d. "valore contabile";
- diversi dai precedenti, assume rilevanza la c.d. "rendita proposta".
Per i fabbricati appartenenti alla categoria "D", privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, in base all'art. 1, comma 746, Legge n. 160/2019, come sopra accennato, per individuare l'imponibile IMU va fatto riferimento al c.d. "valore contabile", dato:
- dall'ammontare dei costi, al lordo delle quote di ammortamento, risultante dalle scritture contabili (libro giornale, libro cespiti) all'1.1 dell'anno di tassazione (ovvero alla data di acquisizione, se successiva). A tal fine si rammenta che al costo di acquisto / costruzione vanno aggiunte le spese incrementative, al lordo delle quote di ammortamento all'1.1 dell'anno di tassazione / data di acquisizione se successiva e che le spese incrementative sostenute nel 2023 assumono rilevanza per l'IMU 2024 mentre quelle sostenute nel 2024 assumeranno rilevanza per l'IMU 2025;
- moltiplicato, per ciascun anno di formazione di detti costi, per i coefficienti stabiliti annualmente dal MEF con apposito Decreto.
Alla base imponibile IMU, determinata come sopra indicato, va applicata l'aliquota IMU che, per gli immobili in esame è fissata allo 0,86% dall'art. 1, comma 753, Legge n. 160/2019. Come disposto dal citato comma 753, il gettito IMU derivante da tali immobili è:
- riservato allo Stato, per la quota calcolata applicando alla base imponibile l'aliquota dello 0,76%;
- destinato al Comune per la parte restante, ferma restando la possibilità di apportare variazioni nei limiti della potestà regolamentare riconosciuta allo stesso.
Conseguentemente, per il versamento vanno utilizzati i seguenti due diversi codici tributo:
- 3925 Immobili ad uso produttivo categoria D – STATO
- 3930 Immobili ad uso produttivo categoria D - COMUNE
Il MEF nella Circolare 18.3.2020, n. 1/DF ha precisato che detta "riserva statale" non spetta per i fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale "D", per i quali i Comuni possono prevedere la riduzione dell'aliquota fino all'azzeramento (facoltà inibita in caso di riserva statale).