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Cripto-attività secondo il valore indicato dalla piattaforma

La circolare Agenzia delle Entrate n. 30/2023 ha confermato che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia. Sul punto, si afferma che “in coerenza con i chiarimenti già resi in materia mediante risposte ad interpelli pubblicati, pertanto, continua ad essere oggetto di compilazione nel quadro RW la detenzione di criptovalute, alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di cripto-attività detenute attraverso «portafogli», «conti digitali» o altri sistemi di archiviazione o conservazione”. Questo passaggio sembra confermare che fino al 2022 fosse obbligatoria la compilazione del quadro RW per le sole cripto-valute e non per le cripto-attività in genere.

I valori da indicare sono quelli ricavabili dalla piattaforma exchange su cui è detenuta la cripto-attività. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel quadro RW può essere compilato un rigo per ogni “portafoglio” o “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente ferma restando la necessità di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.

Può essere compilato dal contribuente, se è possibile, per ciascuna cripto-attività, un rigo nel quadro RW, questo da quanto è emerso dalle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Videoconferenza del 1° febbraio 2024.

Non devono essere indicate nel quadro RW le cripto-attività per le quali il contribuente sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un’autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private. Tale possibilità dovrebbe valere anche per gli investimenti in cripto-attività su piattaforme exchange che non consentono più l’accesso ai loro clienti perché fallite o chiuse.

Si ricorda, che fino al 2022, le cripto-attività non erano soggette all’IVAFE mentre a partire dal 1° gennaio 2023, anche le cripto-attività sono soggette all’imposta di bollo e a un’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA) che riprende per buona parte la normativa dell’IVAFE. Come per l’IVAFE, l’imposta sul valore delle cripto-attività adotta un’aliquota proporzionale dello 0,2% (per un importo massimo di 14.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche). Tuttavia, per l’IVCA non si applica l’aliquota dello 0,4% che il comma 20-bis dell’art. 19 del DL 201/2011 convertito prevede per i prodotti finanziari detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata.

L’imposta sul valore delle cripto-attività non è dovuta solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4 del DL 167/90, ma anche dai soggetti imprenditori come le società di capitali o le società di persone commerciali. 
L’IVCA è dovuta per le cripto-attività detenute presso un intermediario non residente, o che sono archiviate su chiavette, PC o smartphone, e trova applicazione in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo (circ. n. 30/2023, § 3.7.3 e risposta n. 181/2024).

Come si evince dalle istruzioni ai modelli REDDITI 2024, l’imposta in argomento deve essere liquidata all’interno del quadro RW dei modelli PF, ENC e SP (codice investimento 21) oppure deve essere dichiarata nel quadro RQ del modello SC. La base imponibile viene riportata nei quadri menzionati ed è costituita dal valore delle cripto-attività al termine di ciascun periodo d’imposta rilevato dalla piattaforma dell'exchange, dove è avvenuto l’acquisto della stessa. Qualora non sia possibile, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del già menzionato valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività e qualora non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. Si ricorda, infine, che può non essere compilato il campo relativo al codice dello Stato estero.

L’obbligo di indicazione delle cripto-attività all’interno del quadro RW è espressamente previsto a partire dal 2023, dall’art. 4 del DL 167/90.

Categoria
fisco

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