Con la LIPE dell’ultimo trimestre dichiarazione IVA entro il 29 febbraio
Tramite il modello di comunicazione LIPE entro il 29.02.2024 è necessario inviare i dati delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2023 o, in alternativa, è possibile già presentare la dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2023 con il quadro VP. Si ricorda che il termine ordinario entro cui presentare la dichiarazione IVA è il 30 aprile.
Il quadro VP della dichiarazione IVA, da compilare con i dati delle liquidazioni del quarto trimestre, ha lo stesso contenuto dell’omonimo quadro delle LIPE, ad eccezione del rigo VP12 “Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali”, che va compilato dai soggetti che liquidano l’IVA trimestralmente per opzione, in quanto per il quarto trimestre non deve essere presentato. Tramite la dichiarazione correttiva nei termini, è comunque possibile apportare correzioni o integrare i dati errati o incompleti del quarto trimestre indicati nel quadro VP.
Nel caso in cui la dichiarazione IVA venga presentata entro la fine di febbraio, è sufficiente correggere i dati presenti nel quadro VP, mentre con la dichiarazione presentata oltre il mese di febbraio, è necessario compilare il quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), indicando tutti i dati richiesti nel quadro, anche se già indicati nel quadro VP della dichiarazione.
Partendo dalla regola generale secondo cui tutti i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare i dati delle liquidazioni periodiche, vi sono tuttavia alcuni casi di esclusione, come i soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione o trasmettere le LIPE.
Tra questi vi sono i contribuenti che registrano solamente operazioni esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, a condizione che nel corso dell’anno non abbiano effettuato alcuna operazione imponibile oppure i soggetti che non hanno effettuato nessuna operazione nel corso del trimestre. In questo caso però, in presenza di un credito da riportare dal trimestre precedente (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010), va comunque inviata la comunicazione.
Un’altra categoria esclusa dalla presentazione del modello LIPE è quella dei contribuenti forfetari, anche nel caso di operazioni passive in regime di reverse charge, per le quali sono debitori dell’imposta.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/2023, ha chiarito al paragrafo 4.5 che “per indicare l’IVA a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfetario”, non va presentato il modello LIPE. Diversamente, se durante l’anno il soggetto fuoriesce dal regime forfetario, la comunicazione delle liquidazioni periodiche deve essere effettuata dalla prima operazione che ha determinato l’uscita dal regime, applicando l’IVA secondo le regole ordinarie.