Attività agricole e il regime forfetario
Il regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, comma 57, lettera a), L. 190/2014, non può essere scelto da parte delle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito. Le attività agricole, ad esempio, fruendo di regimi Iva disciplinati dagli articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972, non possono beneficiare di questo regime, come precisato dalla circolare n. 10/E/2016.
Con una precedente circolare, la n. 9/E/2019, l’Agenzia ha chiarito che se il contribuente esercita più di un’attività e tra queste una beneficia di un regime speciale Iva, per le altre non è possibile optare per il regime forfetario. Tuttavia, come precisato nella circolare n. 10/E/2016, “i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere (cfr. circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 2.2.).”. In altre parole, l’imprenditore agricolo, al netto dell’attività agricola esercitata, può scegliere il regime forfetario per l’ulteriore attività esercitata.
Al di là quindi delle attuali previsioni, sembra possibile applicare il regime forfetario anche in presenza di un’attività soggetta a regole speciali Iva, basti pensare ad esempio all’attività di agriturismo, enoturismo e oleturismo. Queste attività, se esercitate nella forma della ditta individuale o di società di persone, sono soggette per natura al regime previsto dall’articolo 5, L. 413/1991, dove sia le imposte dirette che quelle dirette vengono calcolate sulla base di un regime forfetizzato. L’Irpef, ad esempio, si determina applicando ai ricavi conseguiti, al netto dell’Iva, il coefficiente di redditività del 25%. L’Iva invece si calcola diminuendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, come detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
Nel caso in cui il contribuente scelga l’anno precedente rispetto a quello di applicazione del regime forfetario di applicare l’Iva nei modi ordinari, ha la possibilità di esercitare anche un’attività in regime speciale Iva. È quanto affermato nella circolare n. 9/E/2019, richiamando il già citato esempio dell’attività di agriturismo che “può essere attratta al regime forfetario qualora il contribuente opti per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (cfr. circolare 7/E del 2008, paragrafo 2.2)”.
Per concludere, nel caso di attività agricola svolta nei limiti dell’articolo 32 Tuir, sia in regime speciale Iva sia in regime ordinario, l’ulteriore attività può essere svolta applicando il regime forfetario. In caso invece di attività agricola svolta oltre i limiti dell’articolo 32 Tuir, in regime speciale Iva, non è possibile optare per il regime forfetario nel caso di esercizio di un’ulteriore attività, mentre con un’attività agricola svolta sempre oltre i limiti dell’articolo 32 Tuir, in regime ordinario Iva, sarà possibile, per le ulteriori attività esercitate, applicare il regime forfettario, facendo attenzione di rispettare il concetto di “unicità” con le attività extra reddito agrario.