tax credit energia

La cessione dei tax credit energia: la scadenza del 20 settembre

La comunicazione per la cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 deve essere effettuata entro il 20 settembre.

Nello specifico si ricorda che questi crediti riguardano:

  • le imprese “energivore” (art. 6 comma 1 del DL 115/2022, art. 1 comma 1 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);
  • le imprese “gasivore” (art. 6 comma 2 del DL 115/2022, art. 1 comma 2 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);
  • le imprese “non energivore”: o potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel III trimestre 2022 (art. 6 comma 3 del DL 115/2022); o potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022 (art. 1 comma 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);
  • le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (art. 6 comma 4 del DL 115/2022, art. 1 comma 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022).

I crediti relativi agli ultimi due trimestri del 2022 devono essere utilizzati in compensazione entro il 30.09.2023. In caso di non utilizzo del credito, le imprese beneficiare del credito possono cedere lo stesso a soggetti terzi, rispettando però le seguenti condizioni:

  • il credito può essere ceduto solo per intero, senza possibilità di cederlo una seconda volta, ad eccezione dei soggetti qualificati, i quali possono cedere altre due volte il credito;
  • le imprese beneficiarie, in caso di cessione, devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito;
  • il credito ricevuto dal cessionario deve essere utilizzato in compensazione.

I cessionari, una volta aver accettato la cessione del credito, devono comunicare l’opzione (che non può essere revocata) per utilizzarlo in compensazione con le modalità disponibili nell’area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il soggetto incaricato alla comunicazione della cessione del credito è il soggetto che appone il visto di conformità, utilizzando i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e il modello approvato con il provvedimento n. 237453 del 27.06.2023.

La comunicazione dei crediti relativi al I e II trimestre 2023, deve invece essere effettuata entro il 18.12.2023.

Categoria
imposte

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