spese sanitarie

Entro il 29 novembre la correzione dei dati delle spese sanitarie

È possibile fino al 29 novembre regolarizzare le comunicazioni trasmesse lo scorso 30 settembre al Sistema tessera sanitaria in relazione ai dati delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) del 2023, al fine della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Infatti, nei casi di errata comunicazione dei dati (art. 3 comma 5-bis del DLgs. 175/2014), se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza del 30 settembre 2023, la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione errata è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

I soggetti che entro lo scorso 30 settembre hanno trasmesso i dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2023 sono:

  • i medici e gli altri professionisti sanitari (compresi gli ottici, il cui obbligo è stato introdotto dal DM 28 novembre 2022);
  • le farmacie e le parafarmacie;
  • le strutture sanitarie.

Per gli infermieri pediatrici - come previsto dal DM 22 maggio 2023 -, obbligati all’adempimento a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, limitatamente al 2023 è prevista, in via transitoria, un’unica scadenza per la trasmissione dei dati, fissata al 31 gennaio 2024. Dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei dati avverrà seguendo le scadenze previste per gli altri soggetti.

I citati soggetti devono trasmettere i dati dei documenti di spesa rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie, indicando anche le informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate sui documenti fiscali.

In relazione al 2023, si tratta ad esempio:

  • del c.d. “bonus vista”, (di cui all’art. 1 comma 438 della L. 178/2020 e al DM 21 ottobre 2022);
  • del c.d. “bonus psicologo”, (di cui all’art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021 e al DM 31 maggio 2022).

Operativamente, come specificato in una FAQ pubblicata sul sito del Sistema TS, lo psicologo o l’ottico, al fine di documentare la prestazione per la quale è utilizzato il bonus, invia al Sistema i dati della fattura o dello scontrino, il cui totale rimane inalterato, ma in cui viene distinto l’importo versato direttamente dal contribuente da quello oggetto di bonus, il quale è trasmesso con il codice riferito ad altre spese, ossia “AA”.

Quanto ai termini per la comunicazione dei dati, in relazione alle spese sostenute nel 2023, essi scadono:

  • il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre 2023;
  • il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre 2023.

Come disposto dal DM 27 dicembre 2022, a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la periodicità di trasmissione dei dati diventerà mensile, con scadenza entro la fine del mese successivo alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.

Sull’ultimo punto si precisa però che la bozza del DLgs. c.d. “Adempimenti”, attuativo della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), sul quale le competenti Commissioni parlamentari devono fornire i pareri entro il prossimo 14 dicembre, prevede modifiche in relazione alla periodicità di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti.

In particolare, ai sensi dell’art. 12 della bozza di DLgs., la trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate rimarrà a cadenza semestrale anche a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, senza prevedere un successivo passaggio alla periodicità mensile, come era invece stabilito dai precedenti decreti.

Per quanto riguarda la scadenza del 29 novembre per la regolarizzazione delle comunicazioni già inviate entro il 30 settembre, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 23 maggio 2022 n. 22, ha precisato che il codice tributo da utilizzare per versare la sanzione è “8912”, denominato “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”.

Categoria
adempimenti

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